Niente eccezioni: il Fondo Vittime deve risarcire anche gli assicuratori che agiscono in rivalsa per il risarcimento pagato ai danneggiati ex artt. 141 e 149 d. lgs. n. 209/2005

Niente eccezioni: il Fondo Vittime deve risarcire anche gli assicuratori che agiscono in rivalsa per il risarcimento pagato ai danneggiati ex artt. 141 e 149 d. lgs. n. 209/2005
27 Agosto 2020: Niente eccezioni: il Fondo Vittime deve risarcire anche gli assicuratori che agiscono in rivalsa per il risarcimento pagato ai danneggiati ex artt. 141 e 149 d. lgs. n. 209/2005 27 Agosto 2020

Con la sentenza n. 14255/2020 la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi delle obbligazioni imposte dalla legge al Fondo di garanzia per le vittime della strada e del risarcimento dei danni causati dai conducenti dei veicoli non coperti da assicurazione r.c. auto (o non identificati).

In questo caso si trattava del caso dell’assicuratore del vettore di un trasportato che aveva risarcito il danno da questi subito (ex art. 141 d. lgs. n. 209/2005) in conseguenza di un tamponamento causato da un veicolo sprovvisto di assicurazione.

Sennonché, la domanda di rivalsa proposta dall’assicuratore contro l’Impresa designata dal Fondo di garanzia era stata respinta dal Giudice di pace di Treviso, con una sentenza che era stata confermata dal Tribunale di Treviso, secondo la quale il solo caso in cui l’Impresa designata dal Fondo vittime era tenuta a rimborsare l’assicuratore del vettore che avesse risarcito il trasportato era quello previsto dall’art. 283, comma quinto del d. lgs. n. 209/2005 ovverosia quello in cui l’assicuratore del responsabile del danno fosse stato posto in liquidazione coatta amministrativa.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’assicuratore, cassando con rinvio la sentenza del Tribunale ed affermando il principio per cui l’assicuratore del vettore che abbia risarcito il trasportato ex art. 141 d. lgs. n. 209/2005 ha diritto di regresso nei confronti dell’Impresa designata dal Fondo vittime in tutti i casi previsti dall’art. 283.

Secondo la Corte “la stessa circostanza che l'art. 283 C.d.A. preveda espressamente un'ipotesi di regresso nei confronti del F.G.V.S. per il caso in cui il risarcimento sia stato effettuato (direttamente al proprio assicurato o al conducente del veicolo coperto dalla garanzia) da un'impresa assicuratrice diversa da quella del responsabile”, previsione che il Tribunale aveva ritenuto preclusiva del suddetto diritto, dimostra, invece, “come il legislatore non abbia affatto escluso, in linea generale, la possibilità che il risarcimento "anticipato" da altri possa ricadere, in ultima battuta, sul F.G.V.S..

Con la conseguenza che la stessa possibilità dev'essere riconosciuta anche nel caso in cui il risarcimento sia "anticipato" al trasportato dall'assicuratore del vettore, con esperibilità della rivalsa non solo nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ma anche del F.G.V.S., laddove sussistano le condizioni per il suo intervento, ivi compresa l'ipotesi che il veicolo del responsabile non sia coperto da assicurazione”.

Ciò anche perché “una siffatta conclusione è imposta anche da un'esigenza di coerenza sistematica”, relativa al fatto che “altrimenti non si comprenderebbe perché il risarcimento debba ricadere sull'impresa designata dal F.G.V.S. nel caso in cui, a fronte di un responsabile privo di copertura assicurativa, il terzo trasportato non si avvalga -come gli è consentito (cfr. Cass. n. 16477/2017 cit., pagg. 8 e 9)- della facoltà di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore e agisca contro l'impresa designata dal F.G.V.S. e che tale "ricaduta" sia invece preclusa laddove si opti per l'azione ex art. 141, 1° comma C.d.A.”.

In conclusione, la Corte ha dettato il seguente principio di diritto:

L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, 1° co. C.d.A., il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 C.d.A.; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti previsti dall'art. 283, commi 2° e 4° C.d.A.".

Tale decisione evidenzia l’infondatezza di quell’orientamento decisamente minoritario che si era manifestato nella giurisprudenza di merito, secondo il quale sarebbe sussistita una sorta di immunità delle Imprese designate dal Fondo vittime dall’azione di rivalsa esercitata dagli assicuratori che abbiano risarcito i danneggiati ai sensi degli artt. 141 e 149 del d. lgs. n. 209/2005.

Fra tutte le argomentazioni addotte dalla Corte per motivare la propria decisione spicca, sul piano razionale, quella inerente all’interpretazione sistematica delle norme relative azioni speciali in materia di danni causati dalla circolazione stradale.

Sarebbe, invero, contraddittorio ritenere che l’onere del risarcimento dei danni causati dai veicoli non assicurati o non identificati ricada sull’Impresa designata dal Fondo vittime nel caso che il singolo danneggiato scelga di esercitare l’azione diretta contro quest’ultimo e, al contrario, rimanga in carico dell’assicuratore del vettore nel caso che il suo trasportato decida, invece, di valersi di quella prevista dall’art. 141 o dell’assicuratore del proprietario del veicolo assicurato, qualora quest’ultimo o il conducente del medesimo veicolo optino per quella di ”indennizzo diretto” prevista dall’art. 149.

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